1. È istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione nazionale per le DOS, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) definisce gli ambiti operativi e i profili professionali relativi alle singole discipline;
b) definisce gli iter formativi delle singole discipline e, in particolare, i criteri generali per l'adozione degli ordinamenti didattici dei corsi di formazione, i criteri e i gradi della formazione e i contenuti dei corsi di formazione;
c) di intesa con le associazioni nazionali di cui al comma 3, lettera e), definisce i metodi per il controllo della correttezza dell'attività professionale,
d) di intesa con le associazioni nazionali di cui al comma 3, lettera e), stabilisce le modalità e i criteri per l'aggiornamento formativo degli operatori di DOS;
e) stabilisce le disposizioni per la tenuta di un registro dei docenti, nonché i requisiti per l'accreditamento e la formazione dei docenti e dei responsabili didattici presso gli enti di formazione;
f) definisce i requisiti per l'accreditamento degli istituti di formazione pubblici e privati di cui all'articolo 4, previo parere delle associazioni nazionali di cui al comma 3, lettera e), del presente articolo;
g) definisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei titoli acquisiti in Italia e all'estero precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge;
h) determina i criteri di riconoscimento degli attuali operatori di DOS e delle iniziative formative in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;
i) esprime al Ministero dell'università e della ricerca parere obbligatorio per l'equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'esercizio della professione di operatore di DOS;
l) effettua ogni anno attività di monitoraggio delle DOS, valutando la validità delle discipline emergenti ai fini del loro riconoscimento e del conseguente inserimento nell'elenco nazionale di cui all'articolo 2;
m) promuove, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le ragioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'adozione di criteri atti a favorire la formazione e lo svolgimento della professione di operatore di DOS nelle singole regioni;
n) promuove e vigila sulla corretta divulgazione delle DOS, stabilendo, altresì,
3. La Commissione è composta dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di intesa con il Ministro della salute:
a) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) un rappresentante delle regioni designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) un rappresentate designato dal Tribunale per i diritti del malato;
e) tre rappresentanti espressi dalle associazioni degli operatori di DOS di rilevanza nazionale, presenti in almeno cinque regioni e aventi almeno quattro anni di attività, dotate di rappresentatività, di democrazia interna, nonché di un codice di deontologia professionale a garanzia della qualità e della correttezza professionali dei propri iscritti nei confronti dell'utente;
f) un rappresentante designato dagli organismi di rappresentanza dei consumatori e degli utenti;
g) tre rappresentanti espressi dagli enti di formazione o dalle associazioni di enti di formazione in DOS di rilevanza nazionale, presenti in almeno cinque regioni e aventi almeno quattro anni di attività, dotati di rappresentatività, di democrazia interna, nonché di un codice di deontologia professionale a garanzia della qualità e della correttezza professionali dei propri iscritti nei confronti dell'utente.
4. La Commissione è rinnovata ogni tre anni e la sua attività è disciplinata da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.